Legge federale
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Art. 44
1 Chiunque intenzionalmente guasta un impianto di trasporto in condotta e con ciò, in particolare cagionando un inquinamento o altro dannoso perturbamento delle acque aperte o del sottosuolo, mette scientemente in pericolo la vita o la salute delle persone o cosa altrui di notevole valore, è punito con la reclusione o la detenzione. 2 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta d’interesse pubblico è punito con la detenzione, sempreché non sia applicabile il capoverso 1. 3 La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza. |