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Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC1)
del 4 ottobre 1963 (Stato 1° gennaio 2021)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029).
Art. 44
1 Chiunque intenzionalmente guasta un impianto di trasporto in condotta e con ciò, in particolare cagionando un inquinamento o altro dannoso perturbamento delle acque aperte o del sottosuolo, mette scientemente in pericolo la vita o la salute delle persone o cosa altrui di notevole valore, è punito con la reclusione o la detenzione.
2 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta d’interesse pubblico è punito con la detenzione, sempreché non sia applicabile il capoverso 1.
3 La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.