Legge federale
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Art. 47a81
1 Le autorità incaricate dell’esecuzione trattano i dati personali necessari all’applicazione della presente legge, compresi i dati relativi ai procedimenti amministrativi e penali e alle sanzioni secondo gli articoli 44 e seguenti. 2 Possono conservare tali dati in forma elettronica e, se necessario per l’esecuzione unitaria della presente legge, scambiarseli. 81 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). |