Legge federale
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Art. 1
1 La presente legge si applica alle condotte per il trasporto del petrolio greggio, del gas naturale, di altri combustibili e carburanti liquidi o gassosi designati dal Consiglio federale, e agli impianti che servono al loro esercizio come le pompe e i serbatoi (detti complessivamente qui di seguito «impianti»). 2 Essa è interamente applicabile:
3 Le condotte che non adempiono le condizioni stabilite nel capoverso 2 soggiacciono all’ordinamento speciale previsto nel capo IV. 4 Il Consiglio federale può esentare dalla legge le condotte brevi, segnatamente quelle che sono parti costitutive d’impianti di deposito, travaso, trattamento o impiego di combustibili e di carburanti. 5 ...6 6 Abrogato dall’all. n. 78 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 20013764). |