Legge federale
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Art. 11
1 L’impresa è legittimata, mediante un’equa indennità, a incrociare le vie di comunicazione, sempreché, durante e dopo l’esecuzione dell’incrocio, siano presi i provvedimenti di sicurezza per evitare ogni disturbo al traffico e non sia pregiudicata la pianificazione delle vie di comunicazione. Durante la costruzione dell’incrocio, il traffico può essere limitato solo nella misura in cui sia necessario alla realizzazione dei lavori.20 2 Le controversie circa l’adempimento delle condizioni stabilite nel capoverso 1 e l’ammontare dell’indennità sono decise secondo la LEspr. 20 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). |