Legge federale
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Art. 13
1 L’impresa23 è tenuta ad assumere mediante contratto il trasporto per terzi nei limiti delle possibilità tecniche e delle esigenze economiche dell’esercizio e purché il terzo offra una rimunerazione adeguata. 2 In caso di divergenze, sull’obbligo di concludere un contratto e sulle condizioni contrattuali decide l’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale).24 3 Sulle pretese di diritto civile derivanti dal contratto decidono i tribunali civili.25 23 Nuova denominazione giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 24 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). 25 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). |