Legge federale
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Art. 1728
1 L’autorità di vigilanza è l’Ufficio federale. Ai fini della vigilanza, può farsi assistere dai Cantoni e da associazioni private. 2 Il Dipartimento istituisce una commissione per le questioni concernenti la sicurezza degli impianti di trasporto in condotta. 28 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). |