Legge federale
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Art. 1829
L’Ufficio federale ordina le misure necessarie per la protezione delle persone, dei beni e dei diritti importanti. A questo scopo, può ordinare che l’equipaggiamento dell’impianto sia conforme allo sviluppo tecnico. 29 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). |