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Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC1)
del 4 ottobre 1963 (Stato 1° settembre 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029).
1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
a.
progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
b.
impianti di trasporto in condotta la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
c.
impianti di trasporto in condotta che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
3 L’Ufficio federale può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’Ufficio federale sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’Ufficio federale può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
4 Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
45 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029).