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Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC1)
del 4 ottobre 1963 (Stato 1° settembre 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029).
Art. 27
1 L’impresa53 prende le misure necessarie alla sicurezza della costruzione, delle persone, dei beni e dei diritti importanti, e per evitare ai vicini le molestie che non si possa ragionevolmente pretendere abbiano a sopportare.
2 Ove i lavori di costruzione tocchino opere pubbliche, come vie di comunicazione, altre condotte e simili impianti, l’impresa deve vegliare affinché siano mantenute all’uso in conformità del pubblico interesse.
53 Nuova denominazione giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.