Legge federale
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Art. 29
1 Se un nuovo impianto di trasporto in condotta pregiudica vie di comunicazione, condotte o altri impianti, o se nuove opere di questo genere pregiudicano un impianto di trasporto in condotta già esistente, le spese dei provvedimenti necessari ad eliminare il pregiudizio sono, salvo patto contrario, a carico della nuova opera. 2 Le contestazioni derivanti dall’applicazione di questa norma sono trattate secondo la procedura prevista dalla LEspr56.57 57 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |