Legge federale
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Art. 3159
Gli impianti di trasporto in condotta vanno mantenuti in uno stato di efficacia operativa e di conformità alle esigenze di sicurezza. 59 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). |