Legge federale
|
Art. 32
1 Quando l’impianto cessi d’essere stagno, l’impresa deve prendere immediatamente tutte le misure opportune per evitare o restringere il danno e rimuovere al più presto il danno o il pericolo di danni. 2 L’Ufficio federale e il posto d’allarme designato dal Governo cantonale ne devono essere avvisati senza indugio. |