Legge federale
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Art. 32a60
1 Qualora le condizioni menzionate nell’articolo 30 capoverso 2 non siano più soddisfatte, l’esercizio dev’essere sospeso; la sospensione va notificata all’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale può ordinare la sospensione dell’esercizio, segnatamente in caso di grave o ripetuta inosservanza delle prescrizioni della presente legge, delle disposizioni di esecuzione, dell’approvazione dei piani o delle sue stesse istruzioni. 3 Prima di prendere la sua decisione, l’Ufficio federale consulta i Cantoni interessati e l’impresa. 60 Introdotto dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). |