1 L’impresa è tenuta a stipulare con un’impresa d’assicurazione, ammessa a operare in Svizzera, un’assicurazione per coprire i rischi assicurabili della sua responsabilità civile secondo gli articoli 33 e 34.
2 L’assicurazione deve coprire, per ogni sinistro, i diritti dei danneggiati fino a una somma di almeno:
- a.
- 10 milioni di franchi, se si tratta d’impianto di trasporto in condotta di combustibili o di carburanti liquidi;
- b.
- 5 milioni di franchi, se si tratta d’impianto di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi.
3 Queste somme possono essere ristrette o aumentate nell’approvazione dei piani65, secondo che l’interesse pubblico lo permetta, rispettivamente lo esiga.
4 L’Ufficio federale può esentare interamente o in parte dall’obbligo di stipulare un’assicurazione, qualora sia prestata in altro modo una garanzia equivalente.
5 La Confederazione e i Cantoni non sono tenuti ad assicurarsi per gli impianti che esercitano.
65 Nuova denominazione giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.