Legge federale
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Art. 4471
1 Chiunque intenzionalmente guasta un impianto di trasporto in condotta e con ciò, in particolare cagionando un inquinamento o altro dannoso perturbamento delle acque aperte o del sottosuolo, mette scientemente in pericolo la vita o la salute delle persone o cosa altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. 2 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta d’interesse pubblico è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, sempreché non sia applicabile il capoverso 1. 3 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se l’autore ha agito per negligenza. 71 Nuovo testo giusta il n. I 23 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |