Legge federale
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Art. 4572
1 Se non è adempiuta una fattispecie di reato più grave, è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
2 Il tentativo è punibile. 3 Se le condizioni o gli oneri inosservati sono stati posti per tutelare la sicurezza del Paese, l’indipendenza o la neutralità della Svizzera o per evitare una dipendenza economica incompatibile con l’interesse gene-rale del Paese, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 4 La pena è della multa fino a 50 000 franchi se l’autore ha agito per negligenza. 5 Il Consiglio federale può comminare le stesse pene per le infrazioni delle disposizioni d’applicazione. 72 Nuovo testo giusta il n. I 23 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |