Legge federale
|
Art. 4675
1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero76 si applicano alle infrazioni di cui all’articolo 44. 2 Le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 197477 sul diritto penale amministrativo (art. 2 a 13) si applicano alle infrazioni di cui agli articoli 45 e 45a. |