Legge federale
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Art. 46a78
1 Le infrazioni previste nell’articolo 44 soggiacciono alla giurisdizione penale federale. 2 Le infrazioni di cui agli articoli 45 e 45a sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale, secondo le norme procedurali della legge federale del 22 marzo 197479. sul diritto penale amministrativo 78Introdotto dall’all. n. 14 al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). |