Legge federale
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Art. 50
1 L’impresa per il quale non sia stata accordata una licenza o una concessione cantonale, deve, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, presentare, all’ufficio competente per l’impianto del quale si tratta, una domanda di licenza o di concessione, corredata di tutte le indicazioni necessarie. 2 Fino alla decisione sulla domanda, l’impresa può proseguire la costruzione o l’esercizio, salvo disposizione contraria dell’autorità competente ad accordare la licenza o la concessione. 3 La licenza o la concessione dev’essere accordata, sempreché non ostino cause imperative d’interesse pubblico. |