Legge federale
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Art. 5183
1 Le concessioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica non sono rinnovate alla loro scadenza. Gli impianti possono essere tenuti in esercizio. 2 Le domande di concessione pendenti divengono prive d’oggetto. 3 Le domande di approvazione dei piani pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo il nuovo diritto. 4 Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente. 5 Se, per ragioni di cui il concessionario non è tenuto a rispondere, deve essere sospeso o limitato l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta per cui una concessione è stata accordata prima dell’entrata in vigore della presente legge, la Confederazione versa al concessionario un’adeguata indennità per il danno che ne risulta. 83Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). |