Legge federale
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Art. 52
1 Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell’entrata in vigore della presente legge. 2 Esso emana le necessarie prescrizioni d’applicazione, che indicano segnatamente:84
3 I Cantoni regolano, in quanto occorra, le competenze per i compiti loro assegnati e la procedura applicabile. Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 196487 84 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). 85 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). 8675 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029). 87DCF del 25 feb. 1964. |