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Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC1)
del 4 ottobre 1963 (Stato 1° settembre 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029).
Art. 52
1 Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell’entrata in vigore della presente legge.
2 Esso emana le necessarie prescrizioni d’applicazione, che indicano segnatamente:84
1.
gli uffici federali incaricati dell’esecuzione, i loro compiti e la loro collaborazione con gli altri uffici interessati;
2.
i requisiti che gli impianti devono avere a tutela delle persone, delle cose e dei diritti importanti;
le tasse per l’attività dell’Ufficio federale.
3 I Cantoni regolano, in quanto occorra, le competenze per i compiti loro assegnati e la procedura applicabile.
Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 196487
84 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029).
85 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029).
8675 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 30713124; FF 1998 2029).