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Art. 105 Prescrizione dell’azione penale
1Il diritto di avviare un procedimento penale si prescrive:
2L’azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione penale o una sentenza di primo grado. 3La prescrizione dell’obbligo di pagamento o restituzione secondo l’articolo 12 DPA è retta:
4Il diritto di proseguire un procedimento penale avviato si prescrive in cinque anni; la prescrizione è sospesa finché l’imputato è all’estero. 1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |