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Art. 109 Organo consultivo
1Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, degli operatori fiscali e dei consumatori.1 2L’organo consultivo esamina le conseguenze degli adeguamenti della presente legge, delle sue disposizioni di esecuzione e delle prassi per i contribuenti e l’economia. 3L’organo consultivo esprime un parere sui progetti e può formulare autonomamente raccomandazioni per eventuali modifiche. 1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |