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Art. 115 Modifica delle aliquote d’imposta
1Gli articoli 112 e 113 sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d’imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell’articolo 37 capoverso 1.1 2Per il calcolo degli importi dell’imposta secondo le aliquote previgenti, ai contribuenti sono accordati termini sufficientemente lunghi a seconda del genere dei contratti di fornitura di beni e di prestazione di servizi. 1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |