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Art. 116
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.1 2Fatto salvo il capoverso 3, essa entra in vigore il 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore degli articoli 34 capoverso 3 e 78 capoverso 4.2 3In caso di referendum e di accettazione della presente legge in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 1 Il termine di referendum per la presente L è scaduto inutilizzato il 1° ott. 2009 (FF 2009 3789). |