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Art. 13 Imposizione di gruppo
1Se ne fanno richiesta, i soggetti giuridici con sede o stabilimento d’impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica di un soggetto giuridico possono riunirsi in un unico soggetto fiscale (gruppo d’imposizione). Nel gruppo possono essere inclusi anche soggetti giuridici che non esercitano un’impresa nonché persone fisiche. 2La riunione in un gruppo d’imposizione può essere scelta per l’inizio di ogni periodo fiscale. Può esservi posto termine per la fine di un periodo fiscale. |