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Art. 20 Attribuzione delle prestazioni
1Una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi. 2Se una persona agisce in nome e per conto di un’altra, la prestazione è considerata effettuata dal rappresentato se il rappresentante:
3Se il capoverso 1 si applica a un rapporto trilaterale, il rapporto di prestazione tra la persona che agisce quale fornitore e la persona che fornisce effettivamente la prestazione è qualificato alla stregua di quello tra la persona che agisce quale fornitore e il destinatario della prestazione. |