Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto

del 12 giugno 2009 (Stato 1° gennaio 2020)

Art. 22 Opzione per l’imposizione delle prestazioni escluse dall’imposta

1Fat­to sal­vo il ca­po­ver­so 2, il con­tri­buen­te può as­sog­get­ta­re all’im­po­sta pre­sta­zio­ni che ne so­no esclu­se (op­zio­ne), pur­ché la in­di­chi chia­ra­men­te o la di­chia­ri nel ren­di­con­to.1

2L’op­zio­ne è esclu­sa per:

a.
le pre­sta­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 21 ca­po­ver­so 2 nu­me­ri 18, 19 e 23;
b.2
le pre­sta­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 21 ca­po­ver­so 2 nu­me­ri 20 e 21, se il de­sti­na­ta­rio uti­liz­za o in­ten­de uti­liz­za­re il be­ne esclu­si­va­men­te a sco­po abi­ta­ti­vo.

1 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I del­la L del 30 set. 2016, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
2 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I del­la L del 30 set. 2016, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).