Art. 27 Dichiarazione fiscale inesatta o non rettificata
1Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o applica la procedura di notifica secondo l’articolo 38 non può menzionare l’imposta sulle fatture.1 2Chi menziona un’imposta in una fattura senza esservi autorizzato o indica un’imposta troppo elevata per una prestazione deve l’imposta indicata, salvo che:
3Le conseguenze giuridiche di cui al capoverso 2 si verificano anche in caso di accredito, sempre che il destinatario dell’accredito non si opponga per scritto a un’imposta indicata senza fondamento o a un ammontare d’imposta troppo elevato.3 4La correzione a posteriori di una fattura può aver luogo, nei limiti ammessi dal diritto commerciale, mediante un documento ricettizio che rinvia alla fattura originale annullandola.4 1RU 2009 7129 |