Art. 28 Principio
1Fatti salvi gli articoli 29 e 33, nell’ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti:
2Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,5 per cento dell’importo fatturatogli se ha acquistato, nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all’imposta.1 3Il contribuente può dedurre l’imposta precedente secondo il capoverso 1 se comprova di averla versata.2 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 nov. 2017 sull’aumento temporaneo delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2018 e con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2030 (RU 2017 6305). |