Art. 3 Definizioni
Ai sensi della presente legge si intende per: - a.
- territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere secondo l’articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD);
- b.
- beni: le cose mobili e immobili, nonché l’energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili;
- c.
- prestazione: la concessione a terzi di un valore economico destinato al consumo nell’aspettativa di una controprestazione; sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un’autorità;
- d.
- fornitura:
- 1.
- il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio,
- 2.
- la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento,
- 3.
- la messa a disposizione di un bene per l’uso o il godimento;
- e.
- prestazione di servizi: ogni prestazione che non costituisce una fornitura. Vi è parimenti prestazione di servizi quando:
- 1.
- valori e diritti immateriali vengono ceduti,
- 2.
- non si fa un atto o si tollera un atto o una situazione;
- f.
- controprestazione: valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, impiega per ottenere in cambio una prestazione;
- g.2
- attività sovrana: attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di un’organizzazione designata da una collettività pubblica, che non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse;
- h.3
- persone strettamente vincolate:
- 1.
- i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine,
- 2.
- fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto; non sono considerati persone strettamente vincolate gli istituti di previdenza;
- i.4
- dono: liberalità fatta senza aspettarsi una controprestazione ai sensi del diritto dell’imposta sul valore aggiunto; una liberalità è anche considerata dono:
- 1.
- se è menzionata una o più volte, in forma neutra, in una pubblicazione, e ciò anche in caso di indicazione della ditta o del logo del donatore,
- 2.
- se si tratta di contributi di membri passivi e di benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica; i contributi di benefattori sono considerati doni anche quando nei limiti dei fini previsti negli statuti le organizzazioni di utilità pubblica concedono volontariamente vantaggi ai propri benefattori comunicando loro nel contempo che non può essere fatta valere alcuna pretesa;
- j.
- organizzazione di utilità pubblica: organizzazione che soddisfa le condizioni previste nell’articolo 56 lettera g LIFD;
- k.
- fattura: qualsiasi documento con il quale per una prestazione viene conteggiata a un terzo una controprestazione, indipendentemente da come questo documento viene designato nelle transazioni commerciali.
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