Art. 32 Sgravio fiscale successivo
1Se i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente si verificano successivamente (sgravio fiscale successivo), la deduzione dell’imposta precedente può essere effettuata nel periodo di rendiconto in cui tali presupposti si sono verificati. L’imposta precedente non dedotta, comprese le quote corrette a titolo di consumo proprio, può essere dedotta. 2Se il bene o la prestazione di servizi sono stati utilizzati durante il periodo compreso tra la ricezione della prestazione o l’importazione e il verificarsi dei presupposti per la deduzione dell’imposta precedente, l’imposta precedente deducibile si limita al valore attuale del bene o della prestazione. Per calcolare il valore attuale, l’importo dell’imposta precedente è ridotto linearmente, per i beni mobili e per le prestazioni di servizi, di un quinto per ogni anno trascorso e, per i beni immobili, di un ventesimo per ogni anno trascorso. Il sistema contabile non è rilevante. In casi motivati, il Consiglio federale può stabilire deroghe alle disposizioni sull’ammortamento. 3Se un bene è utilizzato solo temporaneamente per un’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, il contribuente può correggere la deduzione dell’imposta precedente in funzione dell’ammontare dell’imposta che graverebbe una locazione fatturata a un terzo indipendente. |