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Art. 40 Nascita del credito fiscale
1In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge al momento della ricezione della fattura. Il debito fiscale sorge:
2In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni ricevute, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge al momento del pagamento. Il debito fiscale sorge con l’incasso della controprestazione. 3Per l’imposta sull’acquisto, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge al momento del rendiconto di tale imposta (art. 47). 4Per l’imposta sull’importazione, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge alla fine del periodo di rendiconto in cui è stata fissata tale imposta. |