1Finché non ha luogo il pagamento è versato un interesse rimuneratorio:
- a.
- in caso di restituzione di un’imposta riscossa in eccedenza o di un’imposta non dovuta secondo l’articolo 59, a partire dal 61° giorno dalla ricezione della richiesta scritta da parte dell’AFD;
- b.
- in caso di restituzione dell’imposta a causa di riesportazione secondo l’articolo 60, a partire dal 61° giorno dal ricevimento della richiesta da parte dell’AFD;
- c.
- in caso di regime con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51, 58 e 59 LD1), a partire dal 61° giorno dalla conclusione regolamentare della procedura.
2Il termine di 60 giorni senza interessi decorre soltanto quando:
- a.
- tutti i documenti necessari all’accertamento della fattispecie e alla valutazione della richiesta sono giunti all’AFD;
- b.2
- il ricorso contro la decisione d’imposizione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 52 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (PA);
- c.
- le basi per il calcolo dell’imposta sulla controprestazione secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera d sono note all’AFD.
3Non è versato un interesse rimuneratorio in caso di condono dell’imposta secondo l’articolo 64.