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Art. 62 Competenza e procedura
1L’imposta sull’importazione è riscossa dall’AFD. Quest’ultima emana le disposizioni e decisioni necessarie. 2Gli organi dell’AFD hanno la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei fatti determinanti per la tassazione. Gli articoli 68–70, 73–75 e 79 sono applicabili per analogia. Previa intesa, l’AFD può affidare all’AFC gli accertamenti presso i contribuenti registrati sul territorio svizzero. |