|
Art. 63 Riporto del pagamento dell’imposta
1Gli importatori registrati presso l’AFC che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo possono dichiarare l’imposta dovuta sull’importazione di beni nel rendiconto d’imposta periodico che trasmettono all’AFC (procedura di riporto del pagamento), invece di versarla all’AFD, purché importino ed esportino regolarmente beni e da ciò risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente. 2Se i beni importati con la procedura di riporto di pagamento dell’imposta sono ulteriormente lavorati o trasformati in territorio svizzero, l’AFC può autorizzare i contribuenti a fornire detti beni lavorati o trasformati ad altri contribuenti senza calcolare l’imposta. 3Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di riporto di pagamento dell’imposta. |