1L’imposta sull’importazione può essere condonata in tutto o in parte se:
- a.
- beni sotto la custodia dell’AFD o in regime di transito (art. 49 LD1), di deposito doganale (art. 50–57 LD), di ammissione temporanea (art. 58 LD) o di perfezionamento attivo (art. 59 LD) sono totalmente o parzialmente distrutti per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso delle autorità;
- b.
- beni in libera pratica doganale sono totalmente o parzialmente distrutti oppure riesportati dal territorio svizzero in virtù di una decisione dell’autorità;
- c.
- date le circostanze particolari, una riscossione posticipata ai sensi dell’articolo 85 LD graverebbe in modo sproporzionato il debitore secondo l’articolo 51;
- d.
- l’incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedizioniere) non può trasferire l’imposta a causa dell’insolvibilità dell’importatore e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero; l’insolvibilità dell’importatore è data quando la riscossione da parte dell’incaricato appare seriamente messa in pericolo.
2La Direzione generale delle dogane decide in merito al condono dell’imposta su domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi.
3Il termine per la presentazione di una domanda è:
- a.
- in caso di imposizione con debito fiscale non subordinato a condizioni, di un anno dal rilascio del documento d’importazione con il quale l’imposta sull’importazione è stata determinata;
- b.
- in caso di imposizione con debito fiscale subordinato a condizioni, di un anno dalla conclusione del regime doganale scelto.