Art. 65
1L’AFC è competente per la determinazione e la riscossione dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell’imposta sull’acquisto. 2Essa prende le decisioni necessarie per una determinazione e una riscossione dell’imposta conformi alla legge, in quanto la loro emanazione non sia espressamente riservata a un’altra autorità. 3Essa pubblica senza indugio qualsiasi nuova prassi che non sia di carattere esclusivamente interno. 4Tutti gli atti amministrativi devono essere eseguiti sollecitamente. 5L’onere amministrativo che la riscossione dell’imposta comporta per il contribuente non può eccedere quanto assolutamente necessario per l’applicazione della presente legge. |