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Art. 72 Correzione di lacune nel rendiconto
1Se nell’ambito dell’allestimento dei conti annuali constata lacune nei suoi rendiconti fiscali, il contribuente deve correggerle al più tardi nel rendiconto allestito per il periodo in cui cade il 180° giorno dalla fine dell’esercizio contabile in questione. 2Il contribuente è tenuto a correggere successivamente le lacune constatate in rendiconti di periodi fiscali precedenti, sempre che i crediti fiscali di questi periodi fiscali non siano passati in giudicato o prescritti. 3Le correzioni successive dei rendiconti devono essere effettuate nella forma prescritta dall’AFC. 4In caso di errori sistematici difficili da determinare, l’AFC può accordare al contribuente facilitazioni ai sensi dell’articolo 80. |