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Art. 75 Assistenza amministrativa
1Le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono, a titolo gratuito, farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali. 2Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, nonché tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni non menzionate nel capoverso 1 hanno l’obbligo di fornire informazioni all’AFC se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l’esecuzione della presente legge, per la riscossione dell’imposta secondo la presente legge e per la riscossione del canone per le imprese secondo la legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente. Su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all’AFC.2 3Un’informazione può essere negata soltanto se sussistono interessi pubblici importanti oppure se l’informazione intralcerebbe in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità sollecitata. Il segreto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato. 4Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale. Le controversie sull’obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudicate dal Tribunale federale (art. 120 della L del 17 giu. 20053 sul Tribunale federale), sempre che il Governo cantonale abbia respinto la domanda d’informazioni. 5Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico hanno, nei limiti di questi compiti, lo stesso obbligo di fornire informazioni che incombe alle autorità; il capoverso 4 si applica per analogia. 1 RS 784.40 |