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Art. 76 Trattamento dei dati
1Per l’adempimento dei suoi compiti legali, l’AFC è autorizzata a trattare dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione, compresi i dati concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali. 2L’AFC è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per accertare l’assoggettamento fiscale. 1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |