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Art. 76b Comunicazione dei dati
1In virtù dell’articolo 10 della legge del 28 giugno 19672 sul Controllo delle finanze, per l’adempimento dei suoi compiti legali il Controllo federale delle finanze ha accesso al sistema d’informazione dell’AFC. 2L’AFC può comunicare o rendere accessibili i dati di cui all’articolo 76a capoverso 3 mediante procedura di richiamo al personale dell’AFD incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali, sempre che questo sia necessario all’esecuzione dei suoi compiti. 1 Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |