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Art. 76c Conservazione dei dati e dei documenti
1I dati e i documenti utilizzati e trattati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. 2I documenti conservati in base alla presente disposizione sono equiparati agli originali. 1 Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |