Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 87 Interesse moratorio
1In caso di pagamento tardivo, è dovuto senza diffida un interesse moratorio. 2In caso di ripresa fiscale, non è dovuto un interesse moratorio qualora la stessa sia stata determinata da un errore che non avrebbe comportato perdite d’imposta per la Confederazione se fosse stato trattato correttamente. |