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Art. 89 Esecuzione
1Se l’imposta, gli interessi, le spese e le multe non sono pagati, l’AFC promuove l’esecuzione e prende tutti i provvedimenti opportuni previsti dal diritto civile e dal diritto dell’esecuzione forzata. 2Se il credito fiscale non è ancora passato in giudicato ed è contestato, l’AFC emana una decisione. La collocazione definitiva non si opera finché non esista una decisione passata in giudicato.1 3L’opposizione del contribuente comporta l’apertura della procedura di rigetto. L’AFC è competente per l’eliminazione dell’opposizione. 5L’AFC deve indicare i crediti fiscali negli inventari pubblici o insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.3 6Gli importi d’imposta conseguiti nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata costituiscono spese di realizzazione. 7In casi fondati, l’AFC può rinunciare a ricuperare l’imposta se lo svolgimento di una procedura d’esecuzione non porterebbe a nessun risultato utile. 1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |