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Art. 92 Condono dell’imposta
1L’AFC può condonare in tutto o in parte un’imposta accertata e passata in giudicato se:1
2L’AFC può inoltre accordare un condono dell’imposta, o rinunciare a esigere garanzie per il suo credito, nell’ambito di una procedura di concordato giudiziale. 3La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei necessari mezzi di prova, dev’essere presentata all’AFC. Contro la decisione dell’AFC non è ammesso reclamo. La decisione è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale. 4La presentazione di una domanda di condono non sospende l’esecuzione delle imposte accertate con decisione passata in giudicato. 5La procedura di condono dell’imposta è gratuita. Le spese possono tuttavia essere addossate in tutto o in parte al richiedente se ha presentato una domanda manifestamente infondata. 1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |