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Art. 97 Commisurazione della pena e sottrazione d’imposta qualificata
1La multa è commisurata conformemente all’articolo 106 capoverso 3 del Codice penale (CP)1; l’articolo 34 CP può essere considerato per analogia. Se il profitto fiscale ottenuto è superiore all’importo massimo della pena comminata e l’infrazione è intenzionale, la multa può essere aumentata sino al doppio del profitto fiscale. 2In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva sino a due anni. Sono circostanze aggravanti:
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