Legge federale
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Art. 107 Consiglio federale
1 Il Consiglio federale:
2 Il Consiglio federale può emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l’imposizione delle operazioni con monete d’oro e con oro fino nonché l’imposizione della loro importazione.189 3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione. 187 RS 192.12 188 Introdotta dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 189 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). |